Domande Frequenti

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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni. 
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. 

Requisiti specifici?
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 


Informazioni specifiche:
Modalità di presentazione al comune?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile oppure telefonare all'ufficio.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. 

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Allegati:

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 


Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 


Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 

Requisiti specifici: 

La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di documenti e la legalizzazione di fotografie. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a: 
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione); 
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. 

Iter procedurale: 

Occorre essere muniti di un documento d'identità. 
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità . 

Adempimenti a carico dell'interessato: 
- tabella dei documenti in carta libera
- il costo per le documentazioni in bollo 

A seconda dell'uso l'autenticazione è gratuita o soggetta all'imposta di bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B 
2) Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 



Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Le autentiche delle foto servono a collegare l'immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi può richiederlo:

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare:

1) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Se non si possiede un documento d'identità oppure è scaduto bisogna presentarsi con due testimoni con i documenti validi (per gli stranieri occorre il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità). 
Se l'autentica di foto è richiesta per un minore, è necessaria la presenza del minore stesso e la presenza dei genitori forniti di documento valido. 

2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente

3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell’ambito del Comune di residenza.

Chi può richiederlo?
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Documenti

Dichiarazione di residenza

Ultima modifica il 14/08/2017 12:37

Dichiarazione di residenza - Allegato A

Ultima modifica il 14/08/2017 12:37

Dichiarazione di residenza - Allegato B

Ultima modifica il 14/08/2017 12:37

Argomenti:

Descrizione:
Variazioni all'archivio della popolazione residente.

La cancellazione anagrafica può avvenire per:

- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata:
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile.
Chiunque può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo famigliare, ovvero può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.

Come Fare:
Adempimenti a carico dell'interessato?

Il richiedente cittadino non italiano, dovrà provvedere alla compilazione del modulo allegato per poter essere cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini potranno presentare il modulo debitamente compilato non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35



Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Documenti

Argomenti:

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico. Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessioone, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.

Argomenti:

Come Fare:
Il documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino

Chi può richiederlo?

1) I cittadini italiani residenti nel comune, presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

2) I cittadini italiani residenti all'estero presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

3) I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Documenti da presentare?

1) Nuovo rilascio per i cittadini italiani maggiorenni:
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato)

2) Rinnovo carte identità con scadenza quinquennale successiva al 26.06.2008:
- è sufficiente che l'interessato si presenti con il documento originario su cui verrà apposto un timbro di convalida per ulteriori 5 anni.

3) Per i cittadini minorenni:
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- per essere valida per l'espatrio occorre anche la presenza dei genitori, anche non contestualmente, muniti di documento di identità non scaduto, che dichiarino che non esistono condizioni ostative all'espatrio del minore.
In caso di genitori divorziati/separati o naturali che non si presentino entrambi è necessario l'assenso per l'espatrio del Giudice tutelare. 

4) Sostituzione per deterioramento:
- vecchia carta d'identità se ancora valida o scaduta da meno di un anno. In mancanza, altro valido documento di riconoscimento, se cioè l'interessato non è in possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento di identità.
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto.

5) Per smarrimento e furto:
- un documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato);
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri.

Per gli stranieri oltre ai documenti di cui sopra, occorre il permesso di soggiorno aggiornato.


Informazioni specifiche:
Validità per l'espatrio: 

Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio se gli stessi dichiarano di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto; Per i minorenni dai 15 ai 18 anni e per gli interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori e del tutore (qualità che può anche essere autocertificata) o con nulla osta del giudice tutelare; per minori di 14 anni, la carta d’identità può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato.
Con la carta d'identità si può espatriare nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).

Validità: 

La carta d'identità ha una validità:

Minori di 3 anni: validità di 3 anni
Tra 3 e 18 anni: validità di 5 anni
18 anni in poi: validità di 10 anni

dalla data del rilascio oppure, se il documento d'identità è stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7, fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Il rinnovo può essere chiesto 180 giorni prima della scadenza.

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
R.D. 18 giugno 1931 n.773;
Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70;
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 art. 40;
Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7;

Tariffe - Costi:
Carta d'identità : 5,42 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di esistenza in vita attesta l'esistenza in vita del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.


Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Può essere sostituito con l’autocertificazione.

Chi può richiederlo?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; 
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Documenti da presentare?

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €Gratuito (per uso elettorale) : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Detto certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa, popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. 
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato con dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva e dati dell’iscrizione. 

Il certificato non si può sostituire con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tempistica:
Il rilascio del certificato è immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Si può richiedere:
- nel comune dove è avvenuto il matrimonio o nel comune di residenza al momento del matrimonio
- nel comune di attuale residenza si può ottenere con un certificato contestuale un anagrafico di matrimonio


Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è deceduto in un dato giorno, e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?
Il certificato di morte ha validità illimitata.


Dove si può richiedere?
Nel Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si può ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. 

Si può ottenere:
- nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
- nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. 


Chi può richiederlo? 

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento: - del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore ) - della sanzione ridotta degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione. In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto può ravvedersi: a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento : - dell'imposta dovuta - di 1/8 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento: - dell'imposta dovuta - di 1/5 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al: 3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione; 6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

Argomenti:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi. Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati. Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ). Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili. La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato. Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU: 110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135 per tutti gli altri terreni. La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille ); Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille ); Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ). Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo (17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.

Argomenti:

Possono sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà: i cittadini italiani maggiorenni (per i minori le dichiarazioni devono essere firmate dall'esercente la potestà o dal tutore); i cittadini dell’Unione Europea; i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso del permesso o carta di soggiorno.

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. La copia integrale dell'atto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. 
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
Si può ottenere: 
a) nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo:

L'interessato o chi abbia un interesse, previa presentazione di motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale può essere richiesta da chiunque.

Documenti da presentare:

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (DPR 445/2000) da facoltà ai cittadini di presentare alla Pubblica Amministrazione, o a imprese che gestiscono servizi pubblici, dichiarazioni sottoscritte su fogli di carta semplice, senza marche da bollo e senza obbligo di autenticare la firma, in sostituzione di certificati ufficiali. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Le dichiarazioni non corrispondenti alla realtà sono punite dal Codice Penale.

Argomenti:

In relazione all'introduzione della nuova normativa per il controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico "Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084", utilizzare la modulistica regionale reperibile ai seguenti link: www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/50/attach/dgr_03084_790_12122011.pdf

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l'evento. 

Chi può richiederlo?

Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.

Informazioni specifiche:
Casi particolari:

1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le direzioni amministrative e sanitarie.
2) L'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall'ospedale deve essere accompagnata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.

Tempistica:
Immediati

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ una dichiarazione che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità circa stati, fatti o qualità personali di cui è a conoscenza.

Chi può richiederlo?

Le persone maggiorenni.

Documenti da presentare?

Il richiedente deve presentarsi con il proprio documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Necessaria ad ogni intervento che comporta la movimentazione di terra (scavi) Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica Edilizia privata

Argomenti:

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Argomenti:

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici) I.A.C.P. Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato che dimostra la propria posizione: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.
Riporta: dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva, dati della classe di appartenenza, esito della visita psico-fisica attitudinale.

È sostituibile con l’autocertificazione. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. Può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e cognome dei coniugi, data di matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni: l'ora del decesso, la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza. 
Può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

L'estratto di morte ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. 
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001) 

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di un familiare. 
L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

Si può ottenere: 
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Il passaporto italiano è un documento rilasciato ai cittadini italiani per effettuare viaggi all'estero. Il Passaporto è rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri, nella maggior parte dei casi a mezzo delega al Questore. Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto elettronico, il quale è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore inserito nella copertina. Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza (il genitore che al compimento del 10° anno del minore non avrà ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto dello stesso sul proprio passaporto valido). In alcune questure è rilasciato il passaporto elettronico con impronta digitale. Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età. Resta inteso che questa disposizione verrà applicata in tutte le questure che progressivamente rilasceranno questo tipo di passaporto. La domanda (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato) per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora: la Questura l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza la stazione dei Carabinieri l'ufficio postale l'ufficio comunale. N.B. Ricordiamo che insieme al modulo di richiesta del passaporto i cittadini dovranno sottoscrivere e consegnare anche un foglio su carta intestata, rilasciato in questura al momento poiché deve essere in originale, contenente una informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri. Copia dell'informativa sarà rilasciata al cittadino Per ottenere il rilascio di un nuovo libretto di passaporto elettronico occorrono: compilare il modulo di domanda prestampato che deve essere sottoscritto davanti al pubblico Ufficiale; (da richiedersi all’Ufficio Anagrafe Comunale); numero 2 fotografie formato tessera, identiche su carta digitale a sfondo bianco come da disposizioni normative ; ricevuta di versamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine o € 45,62 per il libretto a 48 pagine (non ancora in distribuzione) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico” marca da bollo di Euro 40,29 cc.gg. per passaporti; (in caso di richiedente minorenne) atto di assenso di entrambi i genitori; (in caso di coniugato/convivente con figli minori) atto di assenso del coniuge/convivente; passaporto vecchio scaduto o denuncia di smarrimento/furto; Si ricorda che, anche i minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di un loro passaporto personale. Tempi necessari: 15/20 giorni per il rilascio Questura di Cuneo Il Questore - Corso Lamarmora, 71 - 15100 Cuneo telefono: 0131 310111 - fax: 0131 310666 Email: gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it Questura di Cuneo - Ufficio Passaporti Corso Lamarmora, 71 15100 (Cuneo - AL) telefono: 0131 310111 Fax: 0131 310666 Email:gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it Orari di apertura Privati: Lunedì 08:00-09:00 Mercoledì: 08:00-09:00 Venerdì 08:00-09:00 Orari di apertura Enti Esterni: Lunedì 12:30-13:30 Martedì: 12:30-13:30 Giovedì 12:30-13:30

Argomenti:

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Argomenti:

Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi può richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Documenti

Dichiarazione di residenza

Ultima modifica il 14/08/2017 12:41

Dichiarazione di residenza - Allegato A

Ultima modifica il 14/08/2017 12:41

Dichiarazione di residenza - Allegato B

Ultima modifica il 14/08/2017 12:41

Argomenti:

COS'E' La carta d'identità è un documento, rilasciato dal Comune Dimostrativo, che attesta l'identità del titolare. A CHI SERVE I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo devono presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe); I cittadini italiani maggiori di anni 15 residenti all'estero (AI.R.E.) devono recarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe); I cittadini stranieri maggiori di anni 15 residenti a Dimostrativo possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio. QUANDO SERVE E' possibile richiedere ed ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, con la quale si può andare nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria. COME SI FA Rilascio Carta d’Iidentità per minorenni (15-18 anni): un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato); tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo anche separatamente presso l'ufficio comunale o compilando un apposito atto d’assenso non firmando in presenza del funzionario comunale ma allegando la fotocopia di un valido documento d’identità; nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Rilascio/rinnovo di Carta d’Iidentità valida per l’espatrio per maggiorenni: A. Per i soggetti maggiorenni celibi/nubili o legittimamente coniugati e non legalmente separati con o senza figli minori e per i vedovi, occorrono: tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo; in caso di rilascio, altro documento di identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato B. Per i genitori naturali con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A: l’assenso dell'altro genitore naturale manifestato all'Ufficio Anagrafe competente al rilascio della carta di Identità; C. Per i genitori separati legalmente o divorziati con figli minori, occorre, oltre ai documenti indicati al punto A: la sentenza di divorzio o separazione nella quale si acconsente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.Tale documento non dovrà essere stato rilasciato da oltre un anno; se non vi fosse la suddetta sentenza occorre che l’altro genitore firmi davanti all’impiegato che rilascia la carta d’identità, oppure, se non è residente nel Comune, occorre che sottoscriva una dichiarazione scritta di assenso,con firma autenticata, nel luogo in cui si trova. Nel caso in cui il coniuge non potesse/non volesse firmare per l’assenso, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Rilascio/rinnovo di Carta d’Identità non valida per l’espatrio per maggiorenni: tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO un documento di identità; denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia stessa). QUANTO DURA La validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 fino al...'". Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.

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Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e il successivo “Codice dell’Amministrazione Digitale” sono state stabilite caratteristiche e modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Il servizio di PEC, Posta Elettronica Certificata, consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia dell’avvenuta o mancata consegna. Il servizio ha quindi i requisiti della posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma con vantaggi, sia in termini di tempo che di costi. E’ un sistema che riguarda non solo i rapporti all’interno della Pubblica Amministrazione ma anche quelli fra essa e i cittadini.

Argomenti:

Dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra: semplicità ed economicità di trasmissione; facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali; semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca; velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna; possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web); nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale,diversamente dalla raccomandata.

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L'Ufficio Anagrafe ha il compito di tenere il registro della popolazione, tramite il quale si può avere una conoscenza esatta di dove risieda un cittadino del Comune e come sia composto il suo nucleo familiare. Il registro dei Anagrafe consiste pertanto in una raccolta sistematica di dati riguardanti le singole persone, i gruppi familiari e le convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale. Presso questo Ufficio è possibile richiedere tutti i certificati anagrafici. AUTOCERTIFICAZIONE Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla “legge di stabilità per il 2012” * Legge n. 183 del 12 Novembre 2011* Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011. Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc. A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000. Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.

Argomenti:

L’Ufficio Ragioneria ha il compito di garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l’assistenza e il supporto alle altre unità organizzative dell’Ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. L'Ufficio Ragioneria, nello specifico: Svolge in particolare l’attività di programmazione, di rendicontazione e di tenuta della contabilità dell’ente; Segnala, nei limiti fissati dal regolamento di contabilità, i fatti e le valutazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio; Si occupa del trattamento economico del personale dipendente e della gestione del servizio economato istituito al fine di far fronte alle spese minute e urgenti.

Argomenti:

L’Ufficio Tecnico svolge numerose funzioni in diversi settori: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente. L’Ufficio Tecnico, nello specifico: Cura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione del patrimonio comunale (immobili, strade, verde, ecc.); Svolge funzioni di autorizzazione, di controllo e di sanzione rispetto alle attività di edilizia privata, che si attivano con la Dichiarazione di Inizio Attività per le opere minori e con il rilascio del Permesso a Costruire per tutte le altre; Espleta le procedure per l'indizione di gare riguardanti le opere pubbliche e tutti i successivi adempimenti; Svolge funzioni amministrative in materia urbanistica, in relazione alla pianificazione e all'assetto del territorio.

Argomenti:

L'Ufficio Tributi si occupa di tutto quanto attiene la gestione delle imposte (iscrizioni, variazioni, cessazioni, accertamenti) e delle tasse comunali: Tassa Rifiuti Solidi Urbani [ TARSU ]; Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche [ TOSAP ]; Imposta Comunale sugli Immobili [ ICI ].

Argomenti:

Come Fare:
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo?

1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due;

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Informazioni specifiche:
Tempi svolgimento pratica 

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi all'Ufficio di Stato Civile. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Argomenti:

Come Fare:
E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo?

1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile; 
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione; 
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due; 

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile. 


Informazioni specifiche:
Tempi di attesa 

I futuri sposi devono recarsi in parrocchia e richiedere la pubblicazione di matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso. 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Argomenti:

Come Fare:
ll documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino e consente di viaggiare nei paesi non aderenti all'Unione Europea. 
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per tutte le informazioni relativa alla richiesta è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Argomenti:

Interventi subordinati a Permesso di Costruire (art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.): a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. La richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere effettuata esclusivamente con il modello unico approvato con Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014. (Vedasi sezione La Modulistica - Urbanistica - edilizia privata)

Argomenti:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione E' una dichiarazione firmata che serve a comprovare stati, fatti e qualità personali elencati nell'art.46 del Decreto 445/2000 e che sostituisce i relativi certificati: certificato di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; stato di famiglia; esistenza in vita; iscrizione in albi o elenchi; nascita del figlio; decesso del coniuge; titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti, titoli conseguiti; situazione reddituale o economica; assolvimento di obblighi contributivi; codice fiscale; stato di disoccupazione; assenza di condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. Dichiarazione sostitutiva di notorietà Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non compresi fra quelli elencati nell’art. 46 del DPR 445/2000, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. In questa procedura, la firma deve essere apposta direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione e non deve essere autenticata, perché normalmente è presentata insieme o a seguito di una domanda. Solo nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non siano presentate insieme o non siano collegate a una domanda, la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato (per esempio il funzionario che riceve la documentazione, o il responsabile del procedimento, oppure un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco). Anche stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che però riguardano altre persone, possono essere attestati con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purché questa dichiarazione sia resa nell’interesse di chi la rilascia. Documenti non autocertificabili L’autocertificazione è esclusa per: certificati medici, sanitari, veterinari; certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; brevetti e marchi; documenti inerenti l’attività giudiziaria.

Argomenti:

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24 c. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, la domanda di rilascio del certificato di agibilità. Occorre allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria: a) dichiarazione del diretto Lavori che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, così come previsto dall'art. 4 c.1 del D.P.R. 425/1994; b) Documentazione relativa il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della Legge 1086 del 05/11/1971 oppure dichiarazione di professionista, per interventi non soggetti a collaudo statico; c) Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione di avvenuta presentazione, corredata dagli elaborati planimetrici; d) Documentazione relativa il rispetto delle norme di prevenzione incendi oppure certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF competente; e) Attestazione di Certificazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, asseverato da Certificatore Energetico e convalidato dal SICEE ai sensi della L.R. 13 del 28/05/2007 e s.m.i. oppure dichiarazione di professionista di non assoggettabilità; f) Dichiarazione del Direttore Lavori attestante il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato; g) Dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici rilasciate dalle imprese installatrici complete degli allegati obbligatori ai sensi dell'art. 7 comma 1 DM 37/2008; h) Dichiarazione di conformità redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che le opere e/o impianti eseguiti sono stati realizzati nel rispetto della Legge 13 del 09/01/1989 e s.m.i. e del DM 236 del 14/06/1989 in materia di "disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati"; i) Dichiarazione relativa gli allacciamenti a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto approvigionamento idrico allontanamento delle acque reflue e smaltimento rifiuti solidi; Vedasi sezione La Modulistica Urbanistica - Edilizia privata

Argomenti:

Come Fare:
È il documento che dimostra la propria posizione rispetto agli obblighi militari, e contiene:
- i dati anagrafici dell'arruolato 
- la data di incorporazione e di congedo

È sostituibile con l'autocertificazione. 

Per i congedi trasmessi al Comune di residenza da: altri Comuni, distretti militari, corpi d'armata, si riceverà dal Comune un invito per il ritiro del congedo. 
I congedi rilasciati direttamente dagli enti militari devono essere presentati al Comune di residenza per le registrazioni di competenza e l'apposizione del visto "per il Sindaco".

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?

Argomenti:

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €); ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Argomenti:

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

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La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è poss